|
 |
GUARDIE ZOOFILE |
| |
Arrivano 22 nuove Guardie Zoofile di Legambiente Marche per la Provincia di Ancona
E' terminato con successo il corso di formazione organizzato da Legambiente Marche con il contributo del Centro Servizi per il volontariato, i volontari hanno prestato giuramento in Prefettura ad Ancona
Le guardie, a tutti gli effetti dei pubblici ufficiali con funzioni di polizia giudiziaria, forniranno un valdo presidio sul territorio dell'anconetano a tutela degli animali
Per segnalazioni e' possibile scrivere a guardiezoofile@legambientemarche.org e consultare la sezione del sito www.legambientemarche.org dedicata al nucleo di vigilanza ambientale e zoofila
ANCONA-22 nuove guardie zoofile a tutela degli animali. Sono già impegnati su tutta la provincia Ancona 22 volontari del nucleo di vigilanza ambientale e zoofila che nei giorni scorsi hanno prestato giuramento in Prefettura ad Ancona per la nomina ufficiale a Guardie Zoofile Volontarie (GZV) dell'associazione Legambiente Marche Volontariato.
L'investitura è giunta al termine del corso organizzato a partire da marzo scorso dall'associazione ambientalista con il contributo del CSV (Centro Servizi per il Volontariato) di Ancona.
La presenza delle nuove Guardie che secondo quanto stabilisce l'art.357 del Codice Penale, sono a tutti gli effetti dei pubblici ufficiali e svolgono funzioni di polizia giudiziaria, nasce dalla necessità di intensificare i controlli su tutto il territorio della provincia di Ancona per tutelare gli animali, diffondere la cultura del rispetto verso di essi cercando di prevenire maltrattamenti e ricorrendo anche alla repressione dove previsto dalla legge. Esse potranno quindi fare controlli inerenti a dentezioni degli animali, abbandoni, controllo dell'anagrafe canina, controllo delle colonie feline, ecc.
Sarà possibile effettuare segnalazioni e comunicare con i volontari scrivendo una e-mail all'indirizzo guardiezoofile@legambientemarche.org
E' IMPORTANTE SAPERE!
ANAGRAFE CANINA
Iscrizione
I detentori a qualsiasi titolo di cani sono tenuti ad iscriverli all'anagrafe canina entro 30 giorni dalla nascita o dall'acquisizione del possesso. Art. 6 comma 2 L.R. N° 10/97
Sanzioni art. 21 L.R. 10/97 da € 78 € 233
Cucciolate
Iscrizione all'anagrafe entro 30 giorni dalla nascita Art. 6 comma 2 L.R. N° 10/97
Successivo inserimento del microchip entro 2 mesi dalla nascita (O.M. 06/08/2008)
Sanzioni art. 21 L.R. 10/97 da € 78 € 775
Trasferimento
E' obbligo dei proprietari o dei detentori comunicare per iscritto al Servizio Veterinario dell'ASUR entro 15 giorni il trasferimento a qualsiasi titolo dell'animale (Art. 9 comma 1 lett.c) Sanzioni art. 21 L.R. 10/97 da € 78 € 233
Scomparsa
E' obbligo dei proprietari o dei detentori segnalare al Servizio Veterinario dell'ASUR la scomparsa del cane immediatamente con il mezzo di comunicazione più rapido (telefono ecc) e poi anche per iscritto entro 5 giorni (Art. 9 c. 1 lett.a) L.R. 10/97)
Sanzioni art. 21 L.R. 10/97 da € 78 € 233
Morte
E' obbligo dei proprietari o dei detentori segnalare al Servizio Veterinario dell'ASUR per iscritto, entro il secondo giorno successivo all'evento, la morte del cane, per consentire al medesimo l'accertamento delle cause della morte, qualora non riferibili a malattia comune già diagnosticata.( Art. 9 c.1 lett.b L.R. 10/97)
Sanzioni art. 21 L.R. 10/97 da € 78 € 233
DETENZIONE DEI CANI
DETENZIONE A CATENA
E' vietata. Qualora si renda necessaria (la necessità deve essere dimostrata a richiesta dell'organo di controllo) occore che all'animale sia assicurata la possibilità di muoversi liberamente e che la catena sia mobile, munita di due moschettoni girevoli, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almento cinque metri di lunghezza (Art. 1 comma 4 del R.R. N° 2/2001) Sanzioni art. 21 L.R. 10/97 da € 78 € 775
REQUISITI DELL'AREA DI DETENZIONE
All'aperto
I cani devono avere la possibilità di ripararsi dal sole e dalle intemperie. Devono inoltre disporre di una cuccia ben coibentata e impermeabilizzata con all'interno un pianale rialzato in materiale plastico o in listelli di legno (Art. 1 c. 1 del RR 2/01)
Sanzioni art. 21 L.R. 10/97 da € 78 € 775
Spazi delimitati
devono avere una dimensione minima di 8 mq per ciascun capo adulto. Eventuali locali, inoltre devono essere aperti verso l'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione, e devono disporre comunque di cucce. Al cane deve essere assicurata quotidianamente la possibilità di muoversi liberamente.
Art. 1 comma 3 RR n° 2/2001 Sanzioni art. 21 L.R. 10/97 da € 78 € 775
CONDIZIONI IGIENICHE E BENESSERE
Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche (Art. 1 comma 2 del RR n°2/01)
Sanzioni art. 21 L.R. 10/97 da € 78 € 775
E' vietato detenere animali da affezione in numero o in condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitari, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.
(Art. 1 comma 7 del RR n°2/01) Sanzioni art. 21 L.R. 10/97 da € 78 € 775
In presenza di patologie, i cani devono essere sottoposti a cure da parte dei medici veterinari. (Art. 1 comma 6 del. RR n° 2/01) Sanzioni art. 21 L.R. 10/97 da € 78 € 775
I proprietari o detentori dei cani devono evitare che i loro cani lascino escrementi sul suolo pubblico.
quindi nel rispetto dei bambini, delle persone e dell'ambiente e' bene ricordarsi di fare questo gesto!
(le sanzioni vengono applicate in riferimento alle ordinanze dei comuni
|
|
|
 |
risorse |
| |
| Clicca sulle voci sottostanti per espandere i box desiderati. |
| |
|
|
|
|
|